- Avvocati, dal 31 maggio la nuova causale "E104"
- La convenzione tra agenzia e Cassa forense
- Compilazione del modello F24
Avvocati, dal 31 maggio la nuova causale "E104"
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Partirà dal prossimo 31 maggio 2021 per gli avvocati la nuova causale "E104" da indicare nel modello F24 per il versamento ai fini del riscatto. A stabilirlo l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 34/E del 21 maggio, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 34/E del 21 maggio 2021 (in allegato), nel recepire quanto pianificato in sede di convenzione, con la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (vedi anche Avvocati e contributi Cassa forense: ecco le causali per F24). Era stato Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a stabilire che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 si applicano, tra gli altri, anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (ossia la Cassa forense).
La convenzione tra agenzia e Cassa forense
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Con la convenzione del 26 novembre 2020 stipulata tra l'Agenzia delle entrate e la Cassa Forense, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla citata Cassa. Con nota prot. n. 98350 dell'8 aprile 2021, la Cassa Forense ha richiesto l'istituzione di una ulteriore causale contributo, rispetto alle causali già istituite con la risoluzione n. 1/E dell'11 gennaio 2021. Ciò premesso, si istituisce la causale contributo di seguito indicata: · "E104" denominata "CASSA FORENSE - Riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense".
Compilazione del modello F24
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Come chiarisce la risoluzione, in sede di compilazione del modello F24, la causale in argomento è esposta nella sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi" (secondo riquadro), nel campo "causale contributo", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", riportando:
- nel campo "codice ente", il codice "0013";2
- nel campo "codice sede", nessun valore; - nel campo "codice posizione", nessun valore;
- nel campo "periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa", il mese e l'anno di competenza del contributo da versare, nel formato "MM/AAAA".
Scarica pdf risoluzione Agenzia delle Entrate n. 34/E/2021• Foto: 123rf.com